La Giustizia Penale si occupa di reati che vìolano i beni e gli interessi dell’intera comunità. Una persona accusata di aver commesso un reato, se giudicata colpevole, andrà incontro a delle sanzioni, pene, che possono includere ammende o sanzioni che limitano la libertà personale.
Le fasi del procedimento
Sono definite dal Codice di procedura penale e sono suddivise in tre fasi principali.
- Le indagini preliminari. Questa fase inizia dopo una notizia di reato, quando alcuno presenta una denuncia o una querela. Per alcuni reati il pubblico ministero, o PM, può anche agire d’ufficio.
- Rinvio a giudizo o archiviazione. Quando le indagini prelimiari sono concluse, il pubblico ministero valuta se ha sufficienti prove per supportare la richiesta di rinvio a giudizio e cioè di iniziare un processo davanti a un giudice. Se non ci sono i presupposti per procedere, il PM propone l’archiviazione del caso.
- Il processo. L’accusa, che rappresenta lo Stato, e la difesa, cioè l’imputato, dibattono le prove e le testimonianze. Il procedimento è presieduto da un giudice terzo e si può concludere con il proscioglimento (assoluzione, reato estinto, questioni procedurali) o la condanna. Il patteggiamento, dal punto di vista penale, equivale ad una condanna.
- Eventuali appelli. Le sentenze possono essere impugnate dalle parti. Esistono tre gradi di giudizio: il Tribunale Ordinario (1° grado), la Corte d’Appello (2° grado), la Corte di Cassazione (3° grado).